Orientamenti e interpretazioni per chi voglia avviare una nuova struttura residenziale (FAQ)

Domande ricorrenti per chi voglia avviare una nuova struttura residenziale per minori:

1. A quale normativa si fa riferimento per la richiesta di autorizzazione al funzionamento e quali sono i requisiti strutturali e funzionali da rispettare per intraprendere tale attività?
La normativa di riferimento è ad oggi il Regolamento n. 6 del 12/12/06 pubblicato anche sul Ns. portale che disciplina sia le modalità della richiesta di autorizzazione fornendo un puntuale elenco della documentazione da produrre (art. 18), che i requisiti strutturali comuni di potenziali immobili ospitanti (art. 10).
2. Quale ente è deputato a rilasciare l’autorizzazione al funzionamento di una nuova struttura?
L’ente deputato a rilasciare autorizzazione al funzionamento è il Comune dove è ubicata la sede della struttura stessa.
3. Quale ente è deputato al monitoraggio e al controllo della permanenza dei requisiti strutturali e funzionali?
Il comune che rilascia l’autorizzazione è deputato a promuovere controlli servendosi a seconda delle competenze dell’ Ufficio di piano di riferimento e dell’ufficio ASL.
4. Quale ente è tenuto alle ispezioni periodiche sulla condizione dei minori ospiti della struttura?
La Procura dei minori è l’organo istituzionale che predispone tutti gli adempimenti obbligatori per chiunque voglia avviare una struttura residenziale per minori. Inoltre periodicamente vigila attraverso ispezioni sull’operato di ogni struttura residenziale per minori verbalizzando tutti gli elementi ritenuti rilevanti.
5. Come avviene il collocamento di un minore in struttura e chi sono gli enti che richiedono tali collocamenti?
Di solito le strutture che accolgono minori sono contattate dagli Assistenti Sociali impiegati presso il settore S.S. dei comuni dove hanno residenza i minori stessi. Il collocamento può avvenire di urgenza (legge 403) o in esecuzione di un decreto da parte del Tribunale per i Minorenni.
Per i minori di area penale, invece, è di solito il Ministero di Grazia e Giustizia che si occupa di tali collocamenti in idonea struttura.
6. Quale ente è tenuto a pagare la retta per la permanenza di un minore presso una struttura?
Il pagamento della retta è di solito competenza del comune di residenza del minore collocato anche se, nel caso in cui il Giudice del Tribunale dei Minorenni nomini un tutore, la competenza ricade sul Comune di residenza del minore stesso. Per i minori di area penale, l’Ente che è tenuto a pagare la retta è il Ministero di Grazia e Giustizia.
7. Quali sono i tempi di avviamento per una nuova struttura residenziale per minori?
Non c’è un tempo prestabilito ma, una volta ottenuta l’autorizzazione al funzionamento, il Responsabile nominato dall’Ente Gestore, deve recarsi in Procura presso il Tribunale per i Minorenni per ricevere tutte le prescrizioni e la modulistica necessarie ed obbligatorie per la gestione delle comunicazioni relative ai minori accolti in struttura.
8. Quali responsabilità il Coordinatore della struttura ha nei confronti dei minori ospiti?
Dal momento in cui il minore viene preso in carico dalla struttura, il Coordinatore è responsabile di tutto ciò che gli accade, della sua crescita educativa, morale, fisica.
9. Qual è l’organico di figure professionali minimo per avviare una struttura residenziale per minori?
Le figura professionale più rilevante è quella del Coordinatore che deve possedere un titolo triennale o in scienze dell’educazione, scienze dei servizi sociali, psicologia o sociologia. Tale qualifica è obbligatoria in tutte le strutture dedicate ai minori o a donne in difficoltà eccetto per la tipologia “casa famiglia”dove è richiesta la coppia residente. Sono richieste altre figure professionali a seconda della tipologia di struttura che si intende avviare ma differiscono di strutture in struttura. Esse sono elencate nel regolamento n. 6 del 2006.
10. Quali sono i costi per avviare una nuova struttura?
I costi non sono quantizzabili perché estremamente variabili. Certo è necessario disporre stabilmente di un’immobile che abbia le caratteristiche idonee per una delle tipologie di strutture presenti nel regolamento ed è necessario provvedere ad un decoroso arredamento, alla sicurezza dei lavoratori e a tutte le coperture assicurative RCT.

 

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